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Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede una specifica procedura di vincolo per i beni culturali appartenenti sia a soggetti pubblici che privati (artt. 10, 12 e 13). I beni interessati da questa procedura (detta di “Dichiarazione dell'interesse culturale”) sono quelli definiti nell’art. 10 del Codice, per i quali è previsto l’obbligo di conservazione, il divieto di demolizione, di modifica o di uso non compatibile con il loro carattere storico od artistico.
Qualsiasi intervento su beni sottoposti al vincolo storico-artistico è sempre subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Soprintendenza territoriale competente (artt. 20 e 21).
Il procedimento di vincolo è avviato su iniziativa del Soprintendente, che ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, mentre il provvedimento finale è adottato dalla Direzione Regionale nella forma di Decreto “Dichiarazione di interesse culturale” e deve essere notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
Il provvedimento di dichiarazione di interesse comporta una serie di obblighi e disposizioni, tra cui, per esempio, il divieto di trasferimento delle opere all'estero, la denuncia di trasferimento per cambio di residenza o di detenzione, l'esercizio da parte dello Strato del diritto di prelazione e la possibilità da parte dello stesso di comminare sanzioni in caso di inadempienze o manifeste violazioni.
Il Quadro Normativo del procedimento di Verifica dell'interesse culturale ed altri approfondimenti specifici sono reperibili nel sito della Direzione Generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici, sezione Quadro Normativo
La Soprintendenza BSAE Lazio attua le procedure di Verifica e dichiarazione di interesse, con conseguenti obblighi e disposizioni, attraverso l’Ufficio Tutela e Vincoli
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